L’approvazione dell’art. 8-ter del Decreto Semplificazioni
L’art. 8-ter del Decreto Semplificazioni è stato finalmente approvato e diventa parte della Legge n. 12/2019. Si tratta del primo riconoscimento giuridico della tecnologia blockchain in Italia e promette di essere una vera rivoluzione nel nostro diritto, se il percorso tecnico-giuridico sarà portato fino alle sue naturali conseguenze logiche.
Il riconoscimento giuridico della tecnologia blockchain in Italia
La rubrica di legge è già piuttosto esplicita e si riferisce alle “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract”. Il nostro legislatore ha quindi consacrato il concetto di registri distribuiti e di smart contract, affidando poi ai primi due commi la definizione dei termini utilizzati.
Il primo comma dell’articolo in questione dà una definizione interessante, sintetica e sufficientemente completa della tecnologia più innovativa degli ultimi anni, dicendo che “Si definiscono ‘tecnologie basate su registri distribuiti’ le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.
La definizione di smart contract
La definizione di smart contract è invece affidata al secondo comma, che recita testualmente: “Si definisce ‘smart contract’ un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Come si può vedere, il secondo comma si spinge oltre l’aspetto definizionale, per giungere fin da subito ad attribuire un’efficacia giuridica assai importante, quale quello del riconoscimento della forma scritta, pur se a determinate condizioni. Tali condizioni consistono essenzialmente nel recepimento delle linee guida che dovranno essere fissate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
L’efficacia giuridica degli smart contract
Le linee guida diventano quindi il fulcro del funzionamento di tutto il sistema, ovvero del riconoscimento del valore giuridico di registri distribuiti e smart contract. L’Agenzia per l’Italia Digitale porrà quindi i requisiti tecnologici che dovranno essere osservati da chi svilupperà le applicazioni, affinché gli output delle applicazioni stesse abbiano il valore giuridico che la legge intende riconoscere a questi.
Parlando del valore giuridico che viene riconosciuto a questi output, sembra proprio che il valore di forma scritta sia riservato allo smart contract, con il risultato che le clausole di funzionamento dello stesso dovrebbero a questo punto acquisire il valore di clausole contrattuali debitamente sottoscritte, e gli output del programma informatico dovrebbero avere “forza di legge fra le parti” come vuole il codice civile.
Il ruolo delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale
La legge però non dice tutto questo, né sembra possibile che ci pensi l’Agenzia per l’Italia Digitale, che si occuperà prevalentemente della struttura software e delle modalità con cui deve essere compilata.
Gli effetti civilistici degli smart contract e le loro implicazioni interpretative
Gli effetti civilistici dello smart contract saranno quindi oggetto di interpretazione e daranno vita ad ampie discussioni per gli anni a venire. Nel frattempo non possiamo che compiacerci per un intervento legislativo che pone il nostro Paese all’avanguardia nel sistema europeo e ancor di più in quello mondiale. Le notevoli implicazioni interpretative di questa materia ancora in fase costitutiva saranno oggetto del nostro interesse per molto tempo ancora.